Scuola, attività didattiche sospese dal 5 al 15 marzo

Posted on 4 Marzo 2020 by seo in Notizie

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETA:
ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate
presso i ministeri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

Decreto_Conte_4_Marzo_2020

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